Elezioni 2013: rifiutare la scheda? è una bufala, Non serve a niente!
a. Se tocchi la scheda puoi dire “Scheda TUA!” toccando qualcun altro e allora saranno cazzi suoi.
b. Non vale toccare la scheda e tenere le dita incrociate.
c. Non vale fare rialzo un piede sull’altro.
d. Si può dire ARIMO, ma il Presidente di Seggio può gridare ARIVIVERE.
e. Se arriva un delegato del M5S, e se questi raggiunge la cabina elettorale senza farsi vedere, può gridare ELEZIONE LIBERA TUTTI! e la tornata elettorale è tutta da rifare.
f. Sta sotto chi arriva ultimo.
E non fatevi ingannare da chi dice che “la legge lo prevede”: la circolare del Viminale diramata lo scorso gennaio chiarisce che il cosiddetto “non-voto con rifiuto della scheda” non è mai stato disciplinato; secondo la legge se l’elettore, dopo essersi registrato, riconsegna la scheda senza neanche andare in cabina, l’elettore debba essere conteggiato tra i votanti e la scheda considerata nulla. Se non la prende in mano invece non sarà conteggiato fra i votanti e sarà come se l’elettore non si fosse mai presentato al seggio.
Insomma, tanto vale utilizzare i cari vecchi sistemi per esprimere un voto di protesta, cercando di avere un po’ di inventiva nell’annullare la scheda, perché se provate a rifiutare la scheda e chiedere che sia messo a verbale, l’unico risultato che potrete ottenere – a parte creare il caos nel seggio e farvi odiare da chi aspetta dopo di noi – è che il presidente di seggio annulli la scheda. E quindi rifiutare la scheda non serve a niente.
Fonte: http://www.polisblog.it/post/55753/elezioni-2013-rifiutare-la-scheda-non-serve-a-niente?
Aggiungo l’articolo di legge per tutti che chiarisce ulteriori dettagli sulla circolare del Viminale che tocca questo punto:
Rifiuto della scheda elettorale e non-voto: una scelta inutile
“Non voto” e “astensione attiva”: ai cittadini che vorranno manifestare il loro dissenso nei confronti dell’attuale politica l’Amministrazione risponde in modo netto e chiaro. La protesta potrebbe essere del tutto inutile.
Dopo la nota del Viminale diffusa lo scorso gennaio [1], sembrano ormai non profilarsi più dubbi sul significato che verrà attribuito al comportamento di quanti, per protesta, intendano astenersi dal voto rifiutando la scheda elettorale.
Come già chiarito in un precedente articolo (leggi: Elezioni: astensione attiva, ecco cosa succede col “non voto”), la singolare protesta consiste nel presentarsi al seggio, farsi registrare e, solo dopo, rifiutarsi di ritirare la scheda, chiedendo di mettere a verbale le ragioni della protesta (“Rifiuto la scheda per protesta e chiedo che sia verbalizzato!”. Oltre a ciò, l’elettore – o meglio, il non-elettore – potrebbe aggiungere ulteriori motivi personali quali, per esempio, “nessuno dei politici inseriti nelle liste mi rappresenta”).
Anche le prefetture si stanno organizzato nel recepire l’orientamento del Ministero degli Interni, diramando ai sindaci dei Comuni le istruzioni per le operazioni di voto da impartire all’ufficio elettorale di sezione.
Nelle note si chiarisce che il cosiddetto “non-voto con rifiuto della scheda” non è mai stato disciplinato da nessuna norma; la legge [2], infatti, prevede solo il caso in cui l’elettore, dopo essersi registrato e aver preso in mano la scheda, l’abbia riconsegnata senza neanche andare in cabina. In tal caso, la norma prevede che l’elettore debba essere conteggiato tra i votanti e la scheda considerata nulla.
Diverso discorso deve invece farsi nel caso in cui l’elettore, pur dopo essersi registrato, rifiutila scheda elettorale. Come si diceva, tale ipotesi non è contemplata in nessuna norma. Tuttavia, a interpretare la lacuna legislativa sono ormai intervenuti il Ministero e le singole Prefetture.
Innanzitutto l’amministrazione chiarisce che tale comportamento di protesta è pienamente lecito. Pertanto, i Presidenti di seggio non potranno opporsi a che l’elettore si comporti in tale modo.
L’ipotesi del rifiuto della scheda viene considerata del tutto identica a quella in cui l’elettore chieda di votare solo per alcune - e non per tutte – le consultazioni di voto (per esempio: chiede di votare per le regionali e non per le politiche).
Ebbene, in questi casi, il Presidente di seggio può (ma non “deve”, dice il Ministero) prendere a verbale la protesta dell’elettore e il suo rifiuto di ricevere la scheda, purché la verbalizzazione sia fatta in maniera sintetica e veloce, con l’annotazione nel verbale stesso delle generalità dell’elettore, del motivo del reclamo o della protesta, “allegando anche gli eventuali scritti che l’elettore ritenesse di consegnare al seggio”. Da quest’ultimo passaggio, si comprende che – anche al fine di non intralciare la regolarità e il rapido svolgimento delle votazioni – gli elettori potranno scrivere a casa le ragioni della propria protesta, da consegnare poi al seggio e fa allegare al verbale stesso.
Per quanto attiene alla rilevazione del numero degli elettori, tuttavia, arrivano le dolenti note. Infatti, si è ormai chiarito che coloro che rifiuteranno la scheda non saranno mai conteggiati tra i votanti della sezione elettorale.
Dunque, sarà come se i contestatori non fossero mai usciti di casa. Inoltre, molto probabilmente, le ragioni della loro protesta resteranno sconosciute a chi, invece, avrà vinto le elezioni e che, ormai intento a brindare, penserà di certo a tutto tranne che a indagare sulle ragioni di quanti non hanno voluto votarlo…
[1] Ministero degli Interni, circolare n. 19/2013.
[2] Art. 62 DPR 361/1957.
Fonte: http://www.laleggepertutti.it/24284_rifiuto-della-scheda-elettorale-e-non-voto-direttive-di-ministero-e-prefetture